- Sanzione normale (dal 1 aprile 1998): 30%
- Sanzione normale (dal 1 gennaio 2016 per ritardi entro 90 giorni
ridotta alla metà): 15%
La Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 entrata in
vigore il 1 gennaio 2020 abrogando il
c.1-bis dell’art.13 del D.Lgs n.472 del 1997,
ha ampliato la platea di tributi per i quali è
possibile usufruire appieno dell’istituto del ravvedimento operoso;
ora anche per i tributi locali è applicabile la sanzione ridotta a 1/6
(quindi del 5% anzichè 30%) per omessi versamenti oltre 2 anni dalla
presentazione e fino al quinto anno.
Dal 1 gennnaio 2020 quindi le sanzioni applicabili per i versamenti
eseguiti in ritardo in Ravvedimento operoso sono le seguenti:
- Versamento entro 15 giorni dalla scadenza: 0,1% per ogni giorno
di ritardo fino al quindicesimo
- Versamento entro 30 giorni dalla scadenza: 1/10 del 15%=1,5%
- Versamento entro 90 giorni dalla scadenza: 1/9 del 15%=1,67%
- Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza, ma entro l'anno: 1/8
del 30%=3,75%
- Versamento oltre il termine della presentazione della
dichiarazione, ma entro 2 anni: 1/7 del 30%=4,28%
- Versamento oltre i 2 anni del termine della presentazione della
dichiarazione, e fino a 5 anni: 1/6 del 30%=5%
Il DLgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma
1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che
stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti
in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti
effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza; quindi la
sanzione normale applicabile per i versamenti in ritardo entro i 90
giorni è pari al 15% anzichè 30%.
Il Decreto Legge "anticrisi" n. 185/2008 (art.
16 comma 5) entrato in vigore il 29 novembre 2008 ha modificato,
riducendola, la sanzione applicabile in ravvedimento. Ove era previsto
1/8 della sanzione normale si applica ora 1/12 e ove era previsto 1/5
si applica ora 1/10. Sanzione ridotta
sul versamento in
ravvedimento dal 29/11/2008:
nota bene: potere di regolamentazione
degli Enti locali.
I regolamenti comunali possono stabilire, ad integrazione di quanto
previsto dalla legge sul ravvedimento, ulteriori circostanze che
comportino l'attenuazione delle sanzioni. Inoltre, in forza dell'art.
59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono sostituire l'obbligo di
presentazione della dichiarazione con quello della comunicazione degli
acquisti e delle cessioni, da presentare con modalità e termini
diversi.
Interessi di mora per ravvedimento operoso
art. 13 D.Lgs. 472/1997 comma 2
"Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o
della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno." |