Per "ravvedimento operoso" si intende la facoltà che ha il
contribuente di effettuare spontaneamente un versamento in ritardo (ma
entro un certo limite temporale dalla scadenza) pagando sanzioni e
interessi ridotti rispetto a quelli che sarebbero applicati dall'Ente
destinatario del versamento sul mancato pagamento o sulla parte versata in ritardo.
Riferimenti normativi:
Il "ravvedimento operoso" è stato introdotto dall'art. 13 del
D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, poi modificato dall'art. 7 del
D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, e successivamente modificato dal
D.L. 185/2008 in vigore dal 29 novembre 2008.
La condizione per utilizzare la possibilità di versamento tardivo in
"ravvedimento" è che non sia già stata constatata la violazione da
parte dell'ente locale, e comunque che non siano iniziate attività
amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'omissione o i
soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Trib32© gestisce (dalla versione V2.0.4) i versamenti ICI in
"ravvedimento" e applica, nella fase di liquidazione, le sanzioni e
gli interessi ridotti sulla parte versata che rientra nel ritardo
massimo stabilito dalla legge per i diversi casi.
Esempio di
avviso di liquidazione ICI in "ravvedimento operoso"
Il contribuente effettua un versamento in "ravvedimento" dell'importo
totale dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi,
utilizzando il modulo ICI ordinaria, che non prevede, ad oggi, il
dettaglio degli importi versati per sanzioni e interessi.
Affinchè il Comune possa controllare la quota di sanzioni e interessi
inclusa nell'importo versato in "ravvedimento", e liquidare
correttamente il dovuto, al contribuente è solitamente richiesto un
modulo (pdf)
che illustri il dettaglio del calcolo da lui effettuato. |